ATTIVITÀ DI MEDICINA NECROSCOPICA E PRELIEVI DI CAMPIONI BIOLOGICI DA SALME DESTINATE ALLA PRATICA FUNERARIA DELLA CREMAZIONE.
Il Servizio di medicina necroscopica è attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00, in turnazione ordinaria dal lunedì al venerdì ed in regime di reperibilità nei giorni prefestivi e festivi.
Medicina necroscopica
Il medico necroscopo, dopo aver proceduto alla identificazione della salma ed acquisito copia del documento di riconoscimento e copia della scheda ISTAT redatta dal medico curante, accerta la realtà della morte ai sensi del TU 285/90 e, quindi, escluse cause di decesso diverse da quelle naturali e per le quali è richiesto il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, redige il certificato di visita necroscopica. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria), e comunque non dopo le trenta ore. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato (art. 2, comma 4, D.P.R. 285/1990).
Prelievi di campioni biologici da salme destinate alla pratica funeraria della cremazione
La legge 30 marzo 2001, n. 130, recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, prevede che l’autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, che la rilascia previa acquisizione:
- di un certificato in carta libera redatto dal medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- del nulla osta dell’Autorità Giudiziaria in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata alla stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere possa essere cremato.
La medesima disposizione normativa pone a carico del medico necroscopo l’obbligo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.
Il Decreto n. 59 del 24.11.2017, emanato dal Commissario ad Acta della Giunta Regionale della Campania, ha disciplinato, a livello regionale, l’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 3 comma 1, lettera b) della legge 130/2001, stabilendo le modalità operative per i prelievi di campioni biologici.
L’atto di indirizzo regionale (allegato A al DCA n 59 del 24.11.17), disciplina le modalità operative per i prelievi, a scopi di giustizia, cui sottoporre i soggetti da avviare alla pratica funeraria della cremazione.
In caso di cremazione il medico necroscopo:
- compila la relativa modulistica, concernente il consenso ai prelievi da effettuare ai sensi della Legge 130/2001, riportando i dati anagrafici e gli estremi identificativi del defunto e del soggetto che fornisce il consenso, la data, l’ora e la sede dei prelievi;
- compila il certificato medico di nulla osta alla cremazione;
- in presenza di testimoni, anch’essi identificati, procede, in ordine, al prelievo di:
- due campioni di mucosa buccale, allo scopo di consentire l’eventuale tipizzazione del DNA;
- annessi piliferi (capelli, peli ascellari o pubici) comprensivi di bulbi;
- eventuale prelievo ematico e/o umor vitreo o anche in caso di negatività del prelievo di cui al punto a).
I prelievi di campioni biologici provenienti dalla singola salma sono posti in busta di sicurezza recante codice identificativo a barre e sigillo antieffrazione. Le buste sigillate sono custodite, per un periodo di dieci anni, in apposita teca dotata di chiusura di sicurezza antieffrazione, accessibile solo a personale prescelto ed indicato, tenuta presso la sede della U.O.S.D. Medicina Legale.
Al termine del periodo di conservazione di 10 anni i campioni verranno distrutti con le modalità utilizzate per i materiali biologici, avendo cura di assicurare l’impossibilità di ricondurre le generalità del defunto al campione distrutto.
Il costo della prestazione è fissato in € 59,16, diritti per cremazione, .posto a carico dei richiedenti la cremazione, da versare secondo la seguente modalità:
INDICAZIONI OPERATIVE CREAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA ASL AV
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